(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 36 del 2 maggio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge stabilisce le norme di attuazione in materia di programmazione regionale e di concessione dei nulla osta per le grandi strutture di vendita, ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426. 2. Gli obiettivi della programmazione regionale sono: a) favorire un'equilibrata realizzazione di una rete distributiva; b) rendere compatibili gli insediamenti commerciali con il territorio e valorizzare la funzione commerciale anche al fine di una riqualificazione del tessuto urbano; c) garantire al consumatore, attraverso una presenza equilibrata delle diverse forme distributive, una possibilita' di scelta in un ambito concorrenziale, favorendo inoltre un corretto equilibrio tra attivita' di diverse dimensioni; d) agevolare gli insediamenti atti ad inserire le piccole e medie imprese, gia' operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali delle relative aree; e) assicurare un sistema di monitoraggio riferito alla entita' ed efficienza della rete distributiva insediata sul territorio.