(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 36 del
                           2 maggio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
  1.  La  presente legge stabilisce le norme di attuazione in materia
di programmazione regionale e di concessione dei nulla  osta  per  le
grandi  strutture  di  vendita, ai sensi degli articoli 26 e 27 della
legge 11 giugno 1971, n. 426.
  2. Gli obiettivi della programmazione regionale sono:
   a) favorire un'equilibrata realizzazione di una rete distributiva;
   b)  rendere  compatibili  gli  insediamenti  commerciali  con   il
territorio e valorizzare la funzione commerciale anche al fine di una
riqualificazione del tessuto urbano;
   c)  garantire  al consumatore, attraverso una presenza equilibrata
delle diverse forme distributive, una possibilita' di  scelta  in  un
ambito  concorrenziale,  favorendo inoltre un corretto equilibrio tra
attivita' di diverse dimensioni;
   d) agevolare gli insediamenti atti ad inserire le piccole e  medie
imprese,  gia'  operanti sul territorio interessato, anche al fine di
salvaguardare i livelli occupazionali delle relative aree;
   e) assicurare un sistema di monitoraggio riferito alla entita'  ed
efficienza della rete distributiva insediata sul territorio.