(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 19 del 14 maggio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' e destinatari 1. La presente legge disciplina, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale, gli interventi della Regione diretti alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato, nonche' alla valorizzazione delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali anche a tutela degli utenti e dei consumatori. 2. Mediante la presente legge la Regione Piemonte disciplina, in attuazione della legge 8 agosto 1985, n. 443 (legge quadro per l'artigianato), le funzioni relative alla tenuta dell'albo provinciale delle imprese artigiane, nonche' l'organizzazione e il funzionamento degli organi amministrativi e di tutela dell'artigianato. 3. Gli interventi sono attuati a favore delle imprese qualificate artigiane ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, nonche' dei gruppi di imprese artigiane associate o consorziate nelle forme di legge, che hanno sede e svolgono la propria attivita' nel territorio della Regione Piemonte. 4. La Regione assicura distinta considerazione giuridica e amministrativa all'artigianato, nella valutazione dell'impatto dei provvedimenti che vengono assunti con riguardo ai diversi ambiti gli interventi in cui si rileva la presenza delle imprese artigiane accanto a quella degli altri settori produttivi. 5. Al fine della realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione si avvale del concorso delle Province, dei Comuni, delle Comunita' montane e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), nonche' della Commissione regionale per l'artigianato.