(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 19
                         del 5 maggio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          Beni da alienare
 
  1. E' autorizzata la alienazione dei beni del patrimonio regionale,
indicati nelle tabelle "A", "B" e "C", allegate alla presente legge.
  2.   Per   i   beni   appartenenti   al  patrimonio  indisponibile,
l'inserimento nelle tabelle di cui al primo comma ha gli effetti  del
provvedimento  che  accerta  la cessazione della destinazione all'uso
pubblico di cui all'art. 6, secondo comma della  legge  regionale  16
maggio 1991, n. 20 "Demanio e Patrimonio della Regione Toscana".
  3. L'alienazione e' effettuata secondo le procedure speciali di cui
alla presente legge, esclusa l'applicabilita' della legge regionale 5
dicembre 1995, n. 105 "Attribuzione ai Comuni e alle Province di beni
immobili regionali".