(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 19 del 5 maggio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Beni da alienare 1. E' autorizzata la alienazione dei beni del patrimonio regionale, indicati nelle tabelle "A", "B" e "C", allegate alla presente legge. 2. Per i beni appartenenti al patrimonio indisponibile, l'inserimento nelle tabelle di cui al primo comma ha gli effetti del provvedimento che accerta la cessazione della destinazione all'uso pubblico di cui all'art. 6, secondo comma della legge regionale 16 maggio 1991, n. 20 "Demanio e Patrimonio della Regione Toscana". 3. L'alienazione e' effettuata secondo le procedure speciali di cui alla presente legge, esclusa l'applicabilita' della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 105 "Attribuzione ai Comuni e alle Province di beni immobili regionali".