(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta
                                n. 23
                         del 20 maggio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Al  fine  di  offrire  opportunita'  di lavoro, con particolare
riferimento  alle  persone  in  condizioni  di   difficolta'   o   di
svantaggio, e di realizzare interventi di manutenzione ambientale, la
regione  Valle d'Aosta promuove e realizza un programma straordinario
di lavori di pubblica utilita'.
  2. Il programma si articola nei seguenti tre progetti:
   a) progetto straordinario di  interventi  da  realizzarsi  a  cura
della  struttura  regionale  competente  in materia di forestazione e
risorse naturali, che verra' redatto ai sensi della  legge  regionale
27  luglio  1989,  n.  44 (Norme concernenti i cantieri forestali, lo
stato giuridico ed il trattamento economico dei relativi addetti);
   b) progetto straordinario di  interventi  da  realizzarsi  a  cura
dell'assessorato dei lavori pubblici;
   c)  progetto  straordinario di interventi da realizzarsi, ai sensi
della legge 8 novembre 1991, n.  381  (Disciplina  delle  cooperative
sociali)  e  della  relativa  legge regionale di attuazione 26 aprile
1993, n. 20, a cura delle cooperative sociali  e  loro  consorzi,  su
iniziativa  delle strutture regionali competenti in materia di tutela
dell'ambiente, cooperazione e assistenza sociale.