(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 23 del 20 maggio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Al fine di offrire opportunita' di lavoro, con particolare riferimento alle persone in condizioni di difficolta' o di svantaggio, e di realizzare interventi di manutenzione ambientale, la regione Valle d'Aosta promuove e realizza un programma straordinario di lavori di pubblica utilita'. 2. Il programma si articola nei seguenti tre progetti: a) progetto straordinario di interventi da realizzarsi a cura della struttura regionale competente in materia di forestazione e risorse naturali, che verra' redatto ai sensi della legge regionale 27 luglio 1989, n. 44 (Norme concernenti i cantieri forestali, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei relativi addetti); b) progetto straordinario di interventi da realizzarsi a cura dell'assessorato dei lavori pubblici; c) progetto straordinario di interventi da realizzarsi, ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e della relativa legge regionale di attuazione 26 aprile 1993, n. 20, a cura delle cooperative sociali e loro consorzi, su iniziativa delle strutture regionali competenti in materia di tutela dell'ambiente, cooperazione e assistenza sociale.