(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 13 del 18 marzo 1997) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Obiettivo generale 1. La Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, di seguito denominata Provincia, promuove lo sviluppo dei settori economici dell'industria, dell'artigianato, del commercio, del turismo e dei servizi e in particolare del plusvalore e della competitivita', anche internazionale, degli stessi, nel rispetto delle normative della Comunita' Europea e delle esigenze dell'ecologia e della protezione dell'ambiente, degli equilibri occupazionali, del diritto del lavoro, dell'igiene e della sicurezza sul lavoro. 2. Dalla presente legge sono escluse le aziende agricole. 3. E' fatta salva la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato in vigore per i settori sensibili quali la siderurgia, il carbone, i trasporti, le fibre sintetiche, l'industria automobilistica, le costruzioni navali e la pesca.