(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
     della Regione Trentino-Alto Adige n. 13 del 18 marzo 1997)
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            Ha approvato
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Obiettivo generale
 
  1.  La  Provincia  autonoma  di  Bolzano  -  Alto Adige, di seguito
denominata Provincia, promuove  lo  sviluppo  dei  settori  economici
dell'industria,  dell'artigianato,  del  commercio, del turismo e dei
servizi e in particolare del plusvalore e della competitivita', anche
internazionale, degli stessi,  nel  rispetto  delle  normative  della
Comunita'  Europea  e delle esigenze dell'ecologia e della protezione
dell'ambiente, degli equilibri occupazionali, del diritto del lavoro,
dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.
  2. Dalla presente legge sono escluse le aziende agricole.
  3.  E' fatta salva la disciplina comunitaria in materia di aiuti di
Stato in vigore per i  settori  sensibili  quali  la  siderurgia,  il
carbone,    i    trasporti,    le   fibre   sintetiche,   l'industria
automobilistica, le costruzioni navali e la pesca.