(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 24 del 14 maggio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DI GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Articolo unico 1. La lettera a) del comma 3 dell'art. 13 della legge regionale 31 marzo 1988, n. 11, come modificato dall'art. 14 della legge regionale 21 ottobre 1992, n. 15, e' sostituita dalla seguente: "a) acquisisca la contitolarita' di almeno un terzo dei beni immobili dell'azienda ed a condizione che la medesima richieda un volume pari ad almeno una ULU per ogni contitolare. La presente modifica, produce effetti sin dall'anno in corso anche con riferimento al bando in scadenza al 31 marzo 1997". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria. Data a Perugia, addi' 7 maggio 1997 BRACALENTE