(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 43 del 27 maggio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Gli allevamenti a scopo espositivo, amatoriale o ornamentale di uccelli nati in cattivita' appartenenti alla fauna selvatica di cui all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, non oggetto di caccia, sono soggetti a preventiva autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione provinciale territorialmente competente.