(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 43
                         del 27 maggio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
 
  1. Gli allevamenti a scopo espositivo, amatoriale o ornamentale  di
uccelli  nati  in cattivita' appartenenti alla fauna selvatica di cui
all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, non  oggetto  di
caccia,   sono   soggetti   a  preventiva  autorizzazione  rilasciata
dall'Amministrazione provinciale territorialmente competente.