(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 27 del 26 maggio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Nuove concessioni a) il punto 1 dell'art. 2 della legge regionale 16 novembre 1993, n. 57 e' cosi' modificato: "Le nuove concessioni per la installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione automatica di carburanti possono essere rilasciate solo previa rinunzia alla concessione di due impianti installati e funzionanti (erogazione effettiva di carburanti negli ultimi 12 mesi), o in regolare sospensione, ai sensi del successivo art. 11, ciascuno inteso come unitario complesso commerciale, e previo impegno al loro smantellamento da avviare contestualmente all'ottenimento della nuova concessione. La concessione ai comuni, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 16 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, e' accordata dalla giunta regionale, sentita la commissione di cui all'art. 14;" b) il punto 7 dell'art. 2 della legge regionale 16 novembre 1993, n. 57 e' cosi' modificato: "La concessione fuori dei centri abitati, puo' essere assentita, qualora per la nuova ubicazione, l'impianto risulti esterno ad una zona delimitata da una circonferenza con raggio di almeno un chilometro da un impianto preesistente, ovvero distante da questo non meno di dieci chilometri per una stessa direttrice;" c) il punto 9 dell'art. 2 della legge regionale 16 novembre 1993, n. 57 e' cosi' modificato: "Per gli erogatori di gas petrolio liquefatto e metano tali valori si intendono triplicati."