(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n.
                       27 del 26 maggio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          Nuove concessioni
 
  a)  il  punto 1 dell'art. 2 della legge regionale 16 novembre 1993,
n. 57 e' cosi' modificato:
  "Le  nuove  concessioni  per  la  installazione  e  l'esercizio  di
impianti  di  distribuzione  automatica  di carburanti possono essere
rilasciate solo previa rinunzia  alla  concessione  di  due  impianti
installati  e  funzionanti  (erogazione effettiva di carburanti negli
ultimi 12 mesi), o in regolare sospensione, ai sensi  del  successivo
art.  11,  ciascuno  inteso  come  unitario  complesso commerciale, e
previo impegno al  loro  smantellamento  da  avviare  contestualmente
all'ottenimento della nuova concessione.
  La  concessione ai comuni, ai sensi dell'ultimo comma dell'art.  16
del  D.L.  26  ottobre  1970,  n.  745,  e'  accordata  dalla  giunta
regionale, sentita la commissione di cui all'art. 14;"
  b)  il  punto 7 dell'art. 2 della legge regionale 16 novembre 1993,
n. 57 e' cosi' modificato:
  "La concessione fuori dei centri abitati,  puo'  essere  assentita,
qualora  per  la  nuova ubicazione, l'impianto risulti esterno ad una
zona  delimitata  da  una  circonferenza  con  raggio  di  almeno  un
chilometro da un impianto preesistente, ovvero distante da questo non
meno di dieci chilometri per una stessa direttrice;"
  c)  il  punto 9 dell'art. 2 della legge regionale 16 novembre 1993,
n. 57 e' cosi' modificato:
  "Per gli erogatori di gas petrolio liquefatto e metano tali  valori
si intendono triplicati."