(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n.
                       27 del 26 maggio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Oggetto della legge
 
  1.   In   attesa   dell'adozione   della   legge  quadro  nazionale
sull'assistenza sociale conformemente agli articoli 117 e  118  della
Costituzione  e  a  quanto  previsto  dalla  legislazione vigente, la
presente  legge  detta  norme  in  materia  socio-assistenziale   per
l'esercizio  delle  funzioni programmatorie e amministrative da parte
dei soggetti pubblici che ne  sono  titolari,  per  il  coordinamento
degli interventi e la loro integrazione con le attivita' sanitarie.
  2. In particolare, la presente legge disciplina:
   a)  la  programmazione  e  l'organizzazione  dei  servizi  e degli
interventi socio-assistenziali nella Regione, nonche' le modalita' di
coordinamento per l'integrazione  con  i  servizi  e  gli  interventi
sanitari ed educativo-scolastici;
   b)  l'esercizio  delle  funzioni  amministrative  rientranti nella
materia "beneficenza pubblica" di  cui  all'art.  117,  primo  comma,
Cost. e comprendenti:
    1)  le  funzioni gia' di competenza degli enti locali in forza di
disposizioni di leggi antecedenti il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
    2)  le  funzioni  trasferite  ai  comuni e alle province ai sensi
degli articoli 25 e 26 decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.
616/1977;
    3) le funzioni gia' trasferite alla Regione e agli enti locali ai
sensi della legge 23 dicembre 1975, n. 698;
    4) le funzioni relative all'autorizzazione e alla vigilanza sulle
istituzioni    pubbliche    e    private    che   operano   nell'area
socio-assistenziale;
    5) ogni altra funzione in  materia  attribuita  con  leggi  dello
Stato alla Regione ed agli enti locali.