(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 27 del 26 maggio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto della legge 1. In attesa dell'adozione della legge quadro nazionale sull'assistenza sociale conformemente agli articoli 117 e 118 della Costituzione e a quanto previsto dalla legislazione vigente, la presente legge detta norme in materia socio-assistenziale per l'esercizio delle funzioni programmatorie e amministrative da parte dei soggetti pubblici che ne sono titolari, per il coordinamento degli interventi e la loro integrazione con le attivita' sanitarie. 2. In particolare, la presente legge disciplina: a) la programmazione e l'organizzazione dei servizi e degli interventi socio-assistenziali nella Regione, nonche' le modalita' di coordinamento per l'integrazione con i servizi e gli interventi sanitari ed educativo-scolastici; b) l'esercizio delle funzioni amministrative rientranti nella materia "beneficenza pubblica" di cui all'art. 117, primo comma, Cost. e comprendenti: 1) le funzioni gia' di competenza degli enti locali in forza di disposizioni di leggi antecedenti il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 2) le funzioni trasferite ai comuni e alle province ai sensi degli articoli 25 e 26 decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977; 3) le funzioni gia' trasferite alla Regione e agli enti locali ai sensi della legge 23 dicembre 1975, n. 698; 4) le funzioni relative all'autorizzazione e alla vigilanza sulle istituzioni pubbliche e private che operano nell'area socio-assistenziale; 5) ogni altra funzione in materia attribuita con leggi dello Stato alla Regione ed agli enti locali.