(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale
          della Regione Calabria n. 61 del 30 maggio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Strutture speciali
 
  1. Il Presidente  del  Consiglio  regionale,  il  Presidente  della
Giunta,  gli Assessori regionali, i membri dell'ufficio di Presidenza
del Consiglio, i Presidenti delle Commissioni ed i Gruppi  consiliari
si  avvalgono  di  apposite strutture alle loro dipendenze nei modi e
nei limiti  della  presente  legge  con  personale  dipendente  della
Regione e da altre pubbliche amministrazioni.
  2.  La  loro  attivita'  attende a compiti di segreteria e di altra
specifica  collaborazione  e  non  deve  intralciare,  sostituire   o
sovrapporre l'attivita' amministrativa regionale.
  3. Il contingente numerico e le funzioni del personale addetto alle
strutture  speciali  di cui al primo comma restano disciplinate dalle
norme vigenti; l'organizzazione delle attivita' delle segreterie puo'
essere affidata ad un responsabile scelto tra il personale  assegnato
alle stesse, ove non previsto.