(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale
          della Regione Calabria n. 61 del 30 maggio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. Al fine di assicurare il pieno funzionamento  di  idoneo  organo
tecnico   consultivo  regionale,  nell'attuale  fase  transitoria  di
assenza di molte figure  dirigenziali  contemplate  nell'articolo  12
della  legge  regionale  10  novembre 1975, n. 31, e nelle more della
riorganizzazione  delle  strutture  dei  dipartimenti  destinati   ad
operare  nella specifica materia, la Giunta regionale, su indicazione
dell'Assessorato regionale ai lavori pubblici, in applicazione  anche
del  1 comma dell'articolo unico della legge regionale 8 giugno 1996,
n. 13, e' autorizzata a nominare,  entro  30  giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  in  via temporanea, una
Consulta tecnica regionale, organo tecnico  consultivo,  composto  da
quattro  membri interni e da quattro membri esterni, quali componenti
permanenti.
  2. I componenti  della  consulta  tecnica  regionale  rimangono  in
carica  per  mesi 12 decorrenti dalla data della costituzione formale
dell'organo.
  3. I componenti saranno prescelti tra  dipendenti  regionali  delle
qualifiche dirigenziali o direttive muniti di idoneo titolo di studio
e professionale e con adeguata esperienza nelle materie di competenza
della  Consulta.  I  componenti  esterni saranno nominati nell'ambito
delle figure di esperti contemplate nel 1 comma del  citato  articolo
unico della legge regionale n. 13/1996.
  4. La Consulta, in analogia di quanto gia' previsto per il Comitato
Regionale  Tecnico  Amministrativo  (C.R.T.A.) dall'articolo 12 legge
regionale n. 31/1975,  e'  presieduta  dal  Presidente  della  Giunta
regionale ovvero dall'Assessore regionale ai lavori pubblici. In caso
di  assenza  o  impedimento  di  entrambi,  puo'  essere  delegato  a
presiedere il consesso uno dei componenti permanenti interni  di  cui
ai precedenti commi 1 e 3.