(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
       della Regione Emilia-Romagna n. 48 del 16 maggio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
            Iniziative finanziate dal Consiglio regionale
 
  Dopo  l'art.  4  della  L.R.  10  aprile  1995,  n.  28 si aggiunge
l'articolo seguente:
  "Art. 4-bis. - 1. Per l'adozione dei  provvedimenti  relativi  alle
iniziative  e  alle  manifestazioni proposte dal Comitato regionale e
finanziate da capitoli  del  bilancio  di  previsione  del  Consiglio
regionale  si  applicano  le  disposizioni  contenute nel Regolamento
interno   del    Consiglio    regionale    dell'Emilia-Romagna    per
l'amministrazione  e  la  contabilita'  approvato  con  delibera  del
Consiglio regionale  n.  3040  del  19  dicembre  1984  e  successive
modificazioni e integrazioni".
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla  osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
   Bologna, 12 maggio 1997
LA FORGIA