(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 6 del 28 febbraio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga Art. 1. Proroga termini 1. Il termine di cui all'articolo 19, comma 1, della legge regionale 9 maggio 1995, n. 25, per l'adeguamento dell'atto costitutivo, dello statuto e delle convenzioni con gli istituti di credito da parte dei consorzi e delle societa' consortili di garanzia fidi alle norme della legge regionale 10 settembre 1993, n. 46, e' prorogato al 31 dicembre 1997.