(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 6
                        del 28 febbraio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
                               Art. 1.
                           Proroga termini
 
  1.  Il  termine  di  cui  all'articolo  19,  comma  1,  della legge
regionale  9  maggio  1995,  n.  25,  per   l'adeguamento   dell'atto
costitutivo,  dello  statuto  e delle convenzioni con gli istituti di
credito da parte dei consorzi e delle societa' consortili di garanzia
fidi alle norme della legge regionale 10 settembre 1993,  n.  46,  e'
prorogato al 31 dicembre 1997.