(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 7
                         del 10 marzo 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
 
  1.  Fino  all'attuazione  della  legge  28 dicembre 1995, n. 549 ed
all'entrata in vigore del regime dei contratti di  servizio  da  essa
previsti,  la  quota del Fondo regionale trasporti per il ripiano dei
disavanzi di esercizio delle aziende pubbliche e private operanti nel
settore di pubblici servizi di trasporto locale, da corrispondere  ai
sensi  della  legge regionale 22 settembre 1982, n. 42, e' destinata,
sino  al  limite  del  90  per cento dell'intera disponibilita', alla
copertura dei costi di esercizio delle aziende pubbliche  esercitanti
il  trasporto  intercomunale  nell'ambito  del territorio regionale e
quello urbano del Comune di Roma.
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  sul   Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
   Data a Roma, addi' 26 febbraio 1997
BADALONI
  Il visto del  commissario  del  Governo  e'  stato  apposto  il  24
febbraio 1997.