(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 7
                         del 21 maggio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                 IL VISTO DEL COMMISSARIO DI GOVERNO
                          Si ha per apposto
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                 Finalita' e ambito di applicazione
 
  1.    La    Regione    Liguria,   nell'ambito   del   processo   di
ristrutturazione, si avvale di  misure  di  gestione  flessibile  del
proprio  personale  secondo  quanto  previsto all'articolo 1 comma 12
della legge 28 dicembre 1995, n.  549  (misure  di  razionalizzazione
della finanza pubblica).
  2. Le misure di cui alla presente legge sono applicabili fino al 31
dicembre 1998.
  3.  Le  norme  della presente legge si applicano al personale della
Regione e degli Enti strumentali, vigilati e comunque dipendenti.