(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 21 del 23 maggio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Ambito di applicazione 1. La presente legge disciplina l'attivita' contrattuale della Regione, degli enti ed aziende da essa dipendenti, compresi gli enti operanti nel settore della sicurezza sociale e le aziende operanti nel settore dell'assistenza sanitaria, fatto salvo quanto disposto dalla legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 concernente la realizzazione delle opere pubbliche, e successive modificazioni e integrazioni. 2. Le funzioni attribuite dalla presente legge alla Giunta regionale sono esercitate dagli organi competenti delle amministrazioni di cui al comma 1, secondo i rispettivi ordinamenti.