(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 16
                         del 22 maggio 1997)
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
  Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le  relative  norme  di
attuazione;
  Visto  l'art.  2,  terzo  comma,  lett.  a) della legge regionale 7
gennaio   1977,   n.   1,   recante:    "Norme    sull'organizzazione
amministrativa  della  Regione sarda e sulle competenze della Giunta,
della Presidenza e degli Assessorati regionali";
  Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  10,  recante:  "Norme  per
l'attuazione  del  Piano  energetico  nazionale  in  materia  di  uso
razionale dell'energia, di risparmio energetico e di  sviluppo  delle
fonti rinnovabili di energia";
  Visti  gli  articoli  9 e 16 della stessa legge, che individuano le
competenze delle Regioni e delle Province autonome in materia;
  Visto  il  proprio  decreto  n.  203  del  30 luglio 1992, recante:
"Regolamento per l'applicazione nel territorio della  Sardegna  della
legge  9  gennaio  1991,  n. 10 per l'attuazione del piano energetico
nazionale in materia di  uso  razionale  dell'energia,  di  risparmio
energetico   e  di  sviluppo  delle  fonti  rinnovabili  di  energia"
registrato dalla Corte dei conti il 28 settembre 1992, registro n.  1
Atti di Governo, foglio n. 117;
  Visto  il  proprio decreto n. 329 del 16 novembre 1993, di modifica
del precedente decreto 203 succitato, registrato alla Corte dei conti
- Sezione per la Regione sarda il 22 dicembre  1993,  registro  n.  1
Atti di Governo, foglio n. 128.
  Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 371 del 19 dicembre
1985;
  Considerato  che  il  Consiglio  regionale,  nella  seduta  del  20
dicembre 1996, ha approvato ulteriori modifiche al regolamento di cui
all'oggetto, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto speciale per  la
Sardegna;
                                Emana
  il seguente decreto, recante: Modifiche al regolamento, concernente
"Regolamento  per  l'applicazione nel territorio della Sardegna della
legge 9 gennaio 1991, n. 10, per l'attuazione  del  piano  energetico
nazionale  in  materia  di  uso  razionale dell'energia, di risparmio
energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".
 
                               Art. 1.
             Modifica dell'art. 3 del D.P.G.R. 203/1992
 
  1. Il comma 6 dell'articolo 3 del D.P.G.R. 30 luglio 1992, n.  203,
gia'  modificato dall'articolo 2 del D.P.G.R. 329/1993, e' modificato
come segue:
  "6.  L'Assessore  dell'industria  con  proprio  provvedimento,   da
pubblicarsi  nel B.U.R.A.S., adottato su conforme deliberazione della
Giunta  regionale,  stabilisce  le  modalita'  e  i  tempi   per   la
presentazione  delle  domande  di  contributo.  Ai  fini  di  cui  al
precedente comma 5 del presente articolo, potranno  essere  prese  in
considerazione  solo  le  istanze pervenute nei termini stabiliti nel
medesimo provvedimento".