(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 16 del 22 maggio 1997) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; Visto l'art. 2, terzo comma, lett. a) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante: "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali"; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante: "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia"; Visti gli articoli 9 e 16 della stessa legge, che individuano le competenze delle Regioni e delle Province autonome in materia; Visto il proprio decreto n. 203 del 30 luglio 1992, recante: "Regolamento per l'applicazione nel territorio della Sardegna della legge 9 gennaio 1991, n. 10 per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia" registrato dalla Corte dei conti il 28 settembre 1992, registro n. 1 Atti di Governo, foglio n. 117; Visto il proprio decreto n. 329 del 16 novembre 1993, di modifica del precedente decreto 203 succitato, registrato alla Corte dei conti - Sezione per la Regione sarda il 22 dicembre 1993, registro n. 1 Atti di Governo, foglio n. 128. Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 371 del 19 dicembre 1985; Considerato che il Consiglio regionale, nella seduta del 20 dicembre 1996, ha approvato ulteriori modifiche al regolamento di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto speciale per la Sardegna; Emana il seguente decreto, recante: Modifiche al regolamento, concernente "Regolamento per l'applicazione nel territorio della Sardegna della legge 9 gennaio 1991, n. 10, per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia". Art. 1. Modifica dell'art. 3 del D.P.G.R. 203/1992 1. Il comma 6 dell'articolo 3 del D.P.G.R. 30 luglio 1992, n. 203, gia' modificato dall'articolo 2 del D.P.G.R. 329/1993, e' modificato come segue: "6. L'Assessore dell'industria con proprio provvedimento, da pubblicarsi nel B.U.R.A.S., adottato su conforme deliberazione della Giunta regionale, stabilisce le modalita' e i tempi per la presentazione delle domande di contributo. Ai fini di cui al precedente comma 5 del presente articolo, potranno essere prese in considerazione solo le istanze pervenute nei termini stabiliti nel medesimo provvedimento".