(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana, n. 57 del 20 dicembre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Ridelimitazione di zone omogenee 1. Nel quadro delle misure di attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97: "Nuove disposizioni per le zone montane", le seguenti zone omogenee, di cui all'art. 1, primo comma, della L.R. 18 agosto 1992, n. 39, e successive modificazioni, sono rideterminate con l'inserimento dei comuni a fianco indicati: zona E (Alto Mugello-Mugello Val di Sieve): comune di Reggello, parzialmente montano; zona G (Casentino): comune di Subbiano, interamente montano; zona I1 (Amiata grossetano): comune di Cinigiano, parzialmente montano. 2. La composizione di ciascuna delle Comunita' montane operanti nelle zone di cui al primo comma e' conseguentemente integrata con il comune inserito nella zona corrispondente. 3. Gli allegati 1 e 2 alla L.R. 18 agosto 1992, n. 39, e successive modificazioni, rispettivamente concernenti la "ripartizione dei territori montani in zone omogenee" e la "cartografia", sono sostituiti dagli allegati 1 e 2 alla presente legge, che recano uguale titolazione.