(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana, n. 57
                        del 20 dicembre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                  Ridelimitazione di zone omogenee
 
  1.  Nel  quadro  delle  misure di attuazione della legge 31 gennaio
1994, n. 97: "Nuove disposizioni per le zone  montane",  le  seguenti
zone  omogenee,  di cui all'art. 1, primo comma, della L.R. 18 agosto
1992, n. 39,  e  successive  modificazioni,  sono  rideterminate  con
l'inserimento dei comuni a fianco indicati:
   zona  E  (Alto  Mugello-Mugello Val di Sieve): comune di Reggello,
parzialmente montano;
   zona G (Casentino): comune di Subbiano, interamente  montano;
   zona I1 (Amiata grossetano):  comune  di  Cinigiano,  parzialmente
montano.
  2.  La  composizione  di  ciascuna delle Comunita' montane operanti
nelle zone di cui al primo comma e' conseguentemente integrata con il
comune inserito nella zona corrispondente.
  3. Gli allegati 1 e 2 alla L.R. 18 agosto 1992, n. 39, e successive
modificazioni,  rispettivamente  concernenti  la  "ripartizione   dei
territori   montani  in  zone  omogenee"  e  la  "cartografia",  sono
sostituiti dagli allegati 1 e  2  alla  presente  legge,  che  recano
uguale titolazione.