(Pubblicata nel Bollettino ufficiale  della Regione Valle d'Aosta
                                n. 25
                         del 3 giugno 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  La lett. a) del comma primo dell'art. 2 della legge regionale 1
giugno 1982, n. 12 (Promozione di una fondazione  per  la  formazione
professionale agricola e per la sperimentazione agricola e contributo
regionale alla fondazione medesima) e' sostituita dalla seguente:
   "a) scopo della fondazione e' lo svolgimento, in Valle d'Aosta, di
attivita'   di   istruzione  tecnico-professionale  e  di  formazione
professionale,  nonche'  di  ricerca  e  sperimentazione   in   campo
agricolo,  anche  in riferimento alle esigenze di tutela ambientale e
di difesa del territorio proprie dell'ambiente di montagna;".
  2. Dopo la lett.  a)  del  comma  primo  dell'art.  2  della  legge
regionale
 12/1982,  come  sostituita  dalla  presente  legge,  e'  inserita la
seguente:
   "a-bis) le attivita'  di  istruzione  tecnico-professionale  e  di
formazione   professionale   della   fondazione   si   svolgono,   in
particolare, attraverso la gestione del corso di  studi  quinquennale
ad    indirizzo    agrario,   contemplato   dal   nuovo   ordinamento
dell'istruzione professionale, per il conseguimento di un diploma  di
istruzione   secondaria   di   secondo  grado  valido  per  l'accesso
all'universita'. Possono  essere  attivati  corsi  post-diploma,  nel
campo   di   cui   alla   lett.   a),  anche  in  collaborazione  con
universita';".
  3.  Dopo  la  lett.  a-bis) del comma primo dell'art. 2 della legge
regionale 12/1982, come inserita dalla presente legge, e' inserita la
seguente:
   "a-ter) l'attivita' di ricerca della fondazione si incentra  sulla
sperimentazione  di  colture,  metodi  e tecniche utili allo sviluppo
dell'agricoltura regionale ed alla gestione del  territorio,  secondo
le  esigenze  dell'utenza  agricola,  dell'Assessorato  competente in
materia  di  agricoltura  e  dei  programmi  autonomi   di   indagine
scientifica  della  fondazione,  in  armonia  con  i  principi  della
politica regionale di settore. La sperimentazione si  effettua  anche
mediante  attivita'  di  produzione,  conservazione, trasformazione e
commercializzazione di prodotti agricoli;".
  3. Dopo la lett. a-ter) del comma primo  dell'art.  2  della  legge
regionale 12/1982, come inserita dalla presente legge, e' inserita la
seguente:
   "a-quater)   le   conoscenze   ed   i   risultati  derivati  dalla
sperimentazione  sono  messi  a   disposizione   dell'Amministrazione
regionale   e   dell'utenza  agricola,  in  modo  da  assicurarne  la
diffusione;".