(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 25 del 3 giugno 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. La lett. a) del comma primo dell'art. 2 della legge regionale 1 giugno 1982, n. 12 (Promozione di una fondazione per la formazione professionale agricola e per la sperimentazione agricola e contributo regionale alla fondazione medesima) e' sostituita dalla seguente: "a) scopo della fondazione e' lo svolgimento, in Valle d'Aosta, di attivita' di istruzione tecnico-professionale e di formazione professionale, nonche' di ricerca e sperimentazione in campo agricolo, anche in riferimento alle esigenze di tutela ambientale e di difesa del territorio proprie dell'ambiente di montagna;". 2. Dopo la lett. a) del comma primo dell'art. 2 della legge regionale 12/1982, come sostituita dalla presente legge, e' inserita la seguente: "a-bis) le attivita' di istruzione tecnico-professionale e di formazione professionale della fondazione si svolgono, in particolare, attraverso la gestione del corso di studi quinquennale ad indirizzo agrario, contemplato dal nuovo ordinamento dell'istruzione professionale, per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado valido per l'accesso all'universita'. Possono essere attivati corsi post-diploma, nel campo di cui alla lett. a), anche in collaborazione con universita';". 3. Dopo la lett. a-bis) del comma primo dell'art. 2 della legge regionale 12/1982, come inserita dalla presente legge, e' inserita la seguente: "a-ter) l'attivita' di ricerca della fondazione si incentra sulla sperimentazione di colture, metodi e tecniche utili allo sviluppo dell'agricoltura regionale ed alla gestione del territorio, secondo le esigenze dell'utenza agricola, dell'Assessorato competente in materia di agricoltura e dei programmi autonomi di indagine scientifica della fondazione, in armonia con i principi della politica regionale di settore. La sperimentazione si effettua anche mediante attivita' di produzione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;". 3. Dopo la lett. a-ter) del comma primo dell'art. 2 della legge regionale 12/1982, come inserita dalla presente legge, e' inserita la seguente: "a-quater) le conoscenze ed i risultati derivati dalla sperimentazione sono messi a disposizione dell'Amministrazione regionale e dell'utenza agricola, in modo da assicurarne la diffusione;".