(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 2
                        del 31 gennaio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Procedure normative
 
  1. Nel rispetto delle norme costituzionali di cui agli art. 97, 117
e  121,  dello  Statuto  della  Regione,  dei  contratti   collettivi
nazionali  di  lavoro  e  sulla base dei principi e criteri stabiliti
dalla  presente  legge,  l'ordinamento  degli  uffici  e  degli  enti
amministrativi   dipendenti   dalla  Regione  e  le  relative  piante
organiche, sono organizzate, previa informazione alle  organizzazioni
sindacali,   mediante   leggi,  regolamenti  adottati  dal  Consiglio
regionale su proposta della Giunta regionale e atti di organizzazione
della Giunta stessa.
  2. Il Consiglio regionale delibera e rende esecutivi i  regolamenti
di  cui  al  1  comma  entro  90  giorni dall'entrata in vigore della
presente legge.
  3. La Regione, fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 21
giugno  1996,  n.  40,  concernente l'autonoma gestione del ruolo del
personale  del  Consiglio  regionale,  assicura  a  tutti  i   propri
dipendenti  piena  uniformita'  nel rapporto di lavoro e segnatamente
riguardo  all'ordinamento,  al  trattamento  economico  principale  e
accessorio, ai percorsi di carriera.