(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 2 del 31 gennaio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Procedure normative 1. Nel rispetto delle norme costituzionali di cui agli art. 97, 117 e 121, dello Statuto della Regione, dei contratti collettivi nazionali di lavoro e sulla base dei principi e criteri stabiliti dalla presente legge, l'ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione e le relative piante organiche, sono organizzate, previa informazione alle organizzazioni sindacali, mediante leggi, regolamenti adottati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale e atti di organizzazione della Giunta stessa. 2. Il Consiglio regionale delibera e rende esecutivi i regolamenti di cui al 1 comma entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 3. La Regione, fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 21 giugno 1996, n. 40, concernente l'autonoma gestione del ruolo del personale del Consiglio regionale, assicura a tutti i propri dipendenti piena uniformita' nel rapporto di lavoro e segnatamente riguardo all'ordinamento, al trattamento economico principale e accessorio, ai percorsi di carriera.