(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 2
                        del 31 gennaio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Al  fine  di dare ulteriore impulso alla promozione dei servizi
collettivi e allo sviluppo dell'occupazione giovanile, sono prorogati
per un biennio di effetti della L.R. 64/1990.
  2. La presente  legge  favorisce  la  continuita'  dei  servizi  di
pubblico interesse gia' assicurati per almeno un biennio dagli EE.LL.
in  forma depubblicizzata, avvalendosi dell'apporto delle Cooperative
di cui alla L.R. 9 maggio 90, n. 64.