(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 3 del 18 febbraio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Per il solo esercizio finanziario 1997 ed in sede di prima applicazione della legge regionale 31 luglio 1996, n. 60, i contributi di cui al Titolo I, capo I della parte seconda della stessa legge regionale n. 60/1996 sono riferiti alle assunzioni che saranno effettuate nel periodo ricadente nel secondo semestre dell'anno 1997 ed hanno durata limitata ad un semestre. Le Amministrazioni provinciali dovranno verificare la condizione di cui all'art. 28 lett. a) della predetta legge regionale con riferimento alla media mensile del numero dei lavoratori in servizio presso l'impresa o consorzio di imprese artigiane costituito, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, nel corso dei dodici mesi antecedenti il mese di luglio 1977.