(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 3
                        del 18 febbraio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  Per il  solo  esercizio  finanziario  1997  ed  in  sede  di  prima
applicazione   della  legge  regionale  31  luglio  1996,  n.  60,  i
contributi di cui al Titolo I,  capo  I  della  parte  seconda  della
stessa  legge  regionale n. 60/1996 sono riferiti alle assunzioni che
saranno  effettuate  nel  periodo  ricadente  nel  secondo   semestre
dell'anno 1997 ed hanno durata limitata ad un semestre.
  Le Amministrazioni provinciali dovranno verificare la condizione di
cui   all'art.  28  lett.  a)  della  predetta  legge  regionale  con
riferimento alla media mensile del numero dei lavoratori in  servizio
presso  l'impresa  o  consorzio  di  imprese artigiane costituito, ai
sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, nel corso  dei  dodici  mesi
antecedenti il mese di luglio 1977.