(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 4 del 25 febbraio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 3 - comma 1 - della legge regionale 10 settembre 1993 n. 55, modificato puntualmente dall'art. 1 della legge regionale 16 gennaio 1996 n. 10, e' autenticamente interpretato nel senso che l'erogazione dei contributi ivi specificati non e' subordinata alla circostanza che i destinatari dei benefici intraprendano attivita' autonome. 2. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 10 settembre 1993 n. 55 e' abrogato. 3. L'art. 5 - comma 2 - della legge regionale 10 settembre 1993 n. 55, modificato puntualmente dall'art. 2 della legge regionale 26 gennaio 1996 n. 10, e' autenticamente interpretato nel senso che il contributo di cui all'art. 3 comma 1 e' computato sulla base della media delle retribuzioni tabellari risultanti dal C.C.N.L. della categoria in vigore alla data del 24 febbraio 1996, ponderata sulla base della consistenza numerica degli Operatori presenti nei vari livelli retributivi, accertata con riferimento al personale in servizio alla stessa data.