(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 6
                         del 21 marzo 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  La Regione con la presente legge intende  perseguire  una  puntuale
tutela  del  patrimonio storico-culturale ed ambientale rappresentato
dalle capanne a tholos e delle case di  terra  cruda  e  promuove  un
recupero ed una utilizzazione dei beni stessi non contrastanti con la
loro   naturale   destinazione,  ne'  pregiudizievoli  per  i  lavori
estetici, tecnologici tipici e paesaggistici degli stessi.
  A tal fine la Regione individua le capanne a tholos e delle case di
terra  cruda  ed  il  loro intorno, compreso il tratto di terreno che
concorre a  formare  il  "quadro  d'insieme",  quali  beni  culturali
primari.
  La  Giunta  regionale,  entro  centottanta  giorni,  attraverso  il
servizio  BB.AA.,  predisporra'  un  apposito   censimento   ed   una
conseguente schedatura ed adottera' una specifica normativa.