(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 6 del 21 marzo 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. La Regione con la presente legge intende perseguire una puntuale tutela del patrimonio storico-culturale ed ambientale rappresentato dalle capanne a tholos e delle case di terra cruda e promuove un recupero ed una utilizzazione dei beni stessi non contrastanti con la loro naturale destinazione, ne' pregiudizievoli per i lavori estetici, tecnologici tipici e paesaggistici degli stessi. A tal fine la Regione individua le capanne a tholos e delle case di terra cruda ed il loro intorno, compreso il tratto di terreno che concorre a formare il "quadro d'insieme", quali beni culturali primari. La Giunta regionale, entro centottanta giorni, attraverso il servizio BB.AA., predisporra' un apposito censimento ed una conseguente schedatura ed adottera' una specifica normativa.