(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 8
                         del 15 aprile 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  Il  sesto  comma  dell'art. 3 della legge regionale n. 108/1995, e'
sostituito dal seguente: "Il programma oggetto del finanziamento deve
riferirsi  a  spese  effettuate  al  massimo  sei  mesi  prima  della
presentazione  della  domanda  e deve essere completato entro un anno
dalla data della stipula del contratto di mutuo".
  La presente norma si applica a tutte le richieste  presentate  dopo
l'entrata in vigore della presente legge.