(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 8 del 15 aprile 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Il sesto comma dell'art. 3 della legge regionale n. 108/1995, e' sostituito dal seguente: "Il programma oggetto del finanziamento deve riferirsi a spese effettuate al massimo sei mesi prima della presentazione della domanda e deve essere completato entro un anno dalla data della stipula del contratto di mutuo". La presente norma si applica a tutte le richieste presentate dopo l'entrata in vigore della presente legge.