(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 9 del 20 maggio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' La Regione, in armonia con lo Statuto, riconosce allo Sport per tutti i Cittadini valore ed utilita' sociali, capacita' di rafforzare i sentimenti di amicizia, di solidarieta' e di fratellanza. Promuove, altresi', gli interventi per l'utilizzo delle palestre scolastiche, di altre strutture sportivo-ricreative o di servizi sportivi ad uso collettivo.