(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 9
                         del 20 maggio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  La  Regione,  in  armonia  con lo Statuto, riconosce allo Sport per
tutti i Cittadini valore ed utilita' sociali, capacita' di rafforzare
i sentimenti di amicizia, di solidarieta' e di fratellanza. Promuove,
altresi', gli interventi per l'utilizzo delle  palestre  scolastiche,
di  altre  strutture sportivo-ricreative o di servizi sportivi ad uso
collettivo.