(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 9 del 20 maggio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' La legge 28 dicembre 1995, n. 549, all'art. 3, comma primo, dispone che a decorrere dall'anno 1996 cessano i finanziamenti da parte dello Stato in favore delle Regioni a statuto ordinario, previsti dalle disposizioni di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93, intendendosi trasferite alla competenza regionale le relative funzioni. La Regione Abruzzo, conseguentemente, interviene con uno stanziamento, su apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio denominato "Interventi in favore delle Comunita' Montane per le finalita' della legge 23 marzo 1981, n. 93 nonche' per la copertura delle spese di funzionamento".