(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 9
                         del 20 maggio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  La legge 28 dicembre 1995, n. 549, all'art. 3, comma primo, dispone
che a decorrere dall'anno 1996 cessano i finanziamenti da parte dello
Stato  in  favore  delle  Regioni a statuto ordinario, previsti dalle
disposizioni di cui alla legge 23 marzo  1981,  n.  93,  intendendosi
trasferite alla competenza regionale le relative funzioni.
  La   Regione   Abruzzo,   conseguentemente,   interviene   con  uno
stanziamento, su apposito capitolo nello stato  di  previsione  della
spesa  del  bilancio denominato "Interventi in favore delle Comunita'
Montane per le finalita' della legge 23 marzo 1981, n. 93 nonche' per
la copertura delle spese di funzionamento".