(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 9
                         del 20 maggio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  Il  3  comma  dell'art.  2 della legge regionale 13 aprile 1995, n.
46, viene come di seguito modificato:
  "La posizione in graduatoria  provvisoria,  con  l'indicazione  del
numero dei nulla-osta rilasciabili, viene comunicata agli interessati
che devono far pervenire al predetto Servizio della Giunta Regionale,
a  mezzo raccomandata, entro nove mesi da tale comunicazione, pena la
decadenza del diritto a conseguire il nulla-osta, oltre la riconferma
dei documenti presentati e scaduti, copie  autenticate  di  tutte  le
autorizzazioni  necessarie  per  la  messa  in  funzione  dei servizi
previsti e valutati in base alle delibere del Consiglio regionale  n.
25/19  del  30  settembre  1991  e  n.  41/11  del 14 aprile 1992, in
aggiunta alla  copia  autenticata  della  Concessione  Edilizia  gia'
prevista nelle citate delibere".