(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 9 del 20 maggio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Il 3 comma dell'art. 2 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 46, viene come di seguito modificato: "La posizione in graduatoria provvisoria, con l'indicazione del numero dei nulla-osta rilasciabili, viene comunicata agli interessati che devono far pervenire al predetto Servizio della Giunta Regionale, a mezzo raccomandata, entro nove mesi da tale comunicazione, pena la decadenza del diritto a conseguire il nulla-osta, oltre la riconferma dei documenti presentati e scaduti, copie autenticate di tutte le autorizzazioni necessarie per la messa in funzione dei servizi previsti e valutati in base alle delibere del Consiglio regionale n. 25/19 del 30 settembre 1991 e n. 41/11 del 14 aprile 1992, in aggiunta alla copia autenticata della Concessione Edilizia gia' prevista nelle citate delibere".