(Pubblicata nel 2 suppl. ord. al Bollettino ufficiale
          della Regione Lombardia n. 26 del 27 giugno 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                          Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1.  La  presente  legge,  nel  rispetto  dei  principi fondamentali
stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352 "Norme quadro in materia
di  raccolta  e  commercializzazione  dei  funghi  epigei  freschi  e
conservati", detta norme in materia di raccolta e commercializzazione
dei funghi epigei al fine di:
   a)  tutelare  nel  tempo  la risorsa fungina e le relative nicchie
ecologiche di sviluppo;
   b) permettere una gestione economica diretta  della  raccolta  con
particolare riguardo alle popolazioni residenti in montagna;
   c)  assicurare  la  tutela  della salute pubblica tramite appositi
servizi di controllo micologico.