(Pubblicata nel 2 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 26 del 27 giugno 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Finalita' 1. La presente legge, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352 "Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati", detta norme in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei al fine di: a) tutelare nel tempo la risorsa fungina e le relative nicchie ecologiche di sviluppo; b) permettere una gestione economica diretta della raccolta con particolare riguardo alle popolazioni residenti in montagna; c) assicurare la tutela della salute pubblica tramite appositi servizi di controllo micologico.