(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 18
                         del 10 giugno 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
  1.  L'Amministrazione  regionale eroga annualmente agli enti locali
della Sardegna un  apposito  contributo  per  l'incentivazione  della
produttivita',  la qualificazione e la formazione del loro personale,
al fine di concorrere agli oneri derivanti agli enti locali  medesimi
dall'esercizio  delle  funzioni  ad  essi trasferite o delegate dalla
Regione.
  2.  Il  contributo  deve  essere  utilizzato  dagli   enti   locali
destinatari:
   a)  per  incrementare  il  fondo  per il finanziamento della parte
variabile della retribuzione dei  propri  dipendenti,  come  previsto
dall'ultimo  capoverso  del  comma  1  dell'articolo 31 del contratto
collettivo nazionale di  lavoro  del  comparto  del  personale  delle
"Regioni  -  Autonomie  locali", pubblicato sul supplemento ordinario
alla Gazzetta ufficiale n. 211 del 9 settembre 1995;
   b) per finanziare attivita' di  qualificazione  e  formazione  del
proprio  personale; a tale finalita' deve essere destinato dagli enti
almeno il 20% del contributo.