(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 18 del 10 giugno 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. L'Amministrazione regionale eroga annualmente agli enti locali della Sardegna un apposito contributo per l'incentivazione della produttivita', la qualificazione e la formazione del loro personale, al fine di concorrere agli oneri derivanti agli enti locali medesimi dall'esercizio delle funzioni ad essi trasferite o delegate dalla Regione. 2. Il contributo deve essere utilizzato dagli enti locali destinatari: a) per incrementare il fondo per il finanziamento della parte variabile della retribuzione dei propri dipendenti, come previsto dall'ultimo capoverso del comma 1 dell'articolo 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale delle "Regioni - Autonomie locali", pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 211 del 9 settembre 1995; b) per finanziare attivita' di qualificazione e formazione del proprio personale; a tale finalita' deve essere destinato dagli enti almeno il 20% del contributo.