(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 10 del 10 giugno 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche di carattere generale 1. Le funzioni attribuite dalla legge regionale 27 agosto 1992 n. 15 al dipartimento di salute mentale ed al Servizio di neuropsichiatria infantile dell'Unita' Sanitaria Locale devono intendersi di competenza dei servizi di cui all'articolo 11 comma 3 lett. b), numeri 4 e 5 della legge regionale 26 gennaio 1995. n. 5. 2. Le espressioni "dipartimento della salute mentale" e "servizio di neuropsichiatria infantile" di cui agli articoli 4 commi 1, 2, 3 e 17 comma 1 punti 3 e 4 della legge regionale n. 15 del 1992 devono intendersi sostituite dalle espressioni "Servizio della tutela della salute mentale e dei disabili psichici" e "Servizio della tutela materno-infantile consultori familiari, neuropsichiatria infantile, tutela della salute degli anziani, riabilitazione dei disabili fisici". 3. Il termine Unita' Sanitaria Locale di cui agli articoli 1, comma 2, 4, commi 1, 2, 3, 4 e 17, comma 1, punto 4), della legge regionale n. 15 del 1992 deve intendersi sostituito dal termine Azienda USL.