(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 21 del 6 maggio 1997) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Localizzazione degli impianti di radiodiffusione 1. Ai fini del conseguimento dell'intesa con lo Stato per la definizione della localizzazione degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva a termini del comma 14 dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223 concernente "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato", la Provincia autonoma di Trento, considerata la necessita' di fornire al cittadino un adeguato servizio radiotelevisivo e tenuto conto delle esigenze dei soggetti concessionari, tutela gli interessi di carattere paesaggistico e storico-ambientale, favorendo al contempo la massima concentrazione degli impianti. 2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, la Giunta provinciale, sentita la commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale nonche' il comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi di cui alla legge provinciale 11 novembre 1993, n. 35, predispone delle proposte di individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva.