(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
     della Regione Trentino-Alto Adige n. 21 del 6 maggio 1997)
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            Ha approvato
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
          Localizzazione degli impianti di radiodiffusione
 
  1. Ai fini del  conseguimento  dell'intesa  con  lo  Stato  per  la
definizione  della  localizzazione  degli impianti di radiodiffusione
sonora e televisiva a termini del  comma  14  dell'articolo  3  della
legge  6  agosto  1990,  n.  223  concernente "Disciplina del sistema
radiotelevisivo pubblico e privato", la Provincia autonoma di Trento,
considerata  la  necessita'  di  fornire  al  cittadino  un  adeguato
servizio  radiotelevisivo  e tenuto conto delle esigenze dei soggetti
concessionari, tutela gli  interessi  di  carattere  paesaggistico  e
storico-ambientale,  favorendo  al contempo la massima concentrazione
degli impianti.
  2.   In  relazione  a  quanto  previsto  dal  comma  1,  la  Giunta
provinciale,  sentita  la  commissione  provinciale  per  la   tutela
paesaggistico-ambientale   nonche'  il  comitato  provinciale  per  i
servizi radiotelevisivi di cui alla  legge  provinciale  11  novembre
1993,  n. 35, predispone delle proposte di individuazione di siti per
la localizzazione di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva.