(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 27 del 2 luglio 1997)
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
  Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina
e per l'esercizio della caccia approvato con regio decreto  5  giugno
1939,  n. 1016 ed in particolare gli articoli 44, 46 e 49 concernenti
la costituzione, la rinnovazione e la  revoca  delle  concessioni  di
riserve di caccia private o consorziali;
  Visto  l'articolo  1 del decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1965, n. 1116 riguardante il trasferimento delle  attribuzioni
in materia di caccia alle Regioni;
  Vista  la legge regionale 25 ottobre 1966, n. 29 sulle norme per la
protezione della  selvaggina  e  per  l'esercizio  della  caccia  nel
territorio  del  Friuli-Venezia Giulia ed in particolare l'articolo 1
che prevede siano esercitate dal Presidente della Giunta regionale  o
dall'Assessore  da  lui delegato le attribuzioni in materia di caccia
trasferite alle Amministrazioni regionali;
  Vista la legge regionale 22  gennaio  1968,  n.  8  concernente  la
costituzione  delle  riserve  di  caccia,  il  rinnovo delle relative
concessioni e la revoca delle medesime;
  Vista la legge regionale 11  luglio  1969,  n.  13  riguardante  la
costituzione  e  gestione  delle  riserve  di  caccia  nel territorio
regionale, comprendente l'elenco nominativo anche  delle  riserve  di
caccia private e consorziali;
  Visto l'articolo 36 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 che
prevede,  in caso di rinnovo delle concessioni private o consorziali,
si debba provvedere  ad  una  ricognizione  dei  terreni  interni  al
perimetro  della  riserva  al  fine  di  accertare la sussistenza del
consenso scritto al permanere del  vincolo  privatistico  sui  propri
terreni da parte dei nuovi proprietari o possessori;
  Ravvisata  la  necessita'  di determinare le modalita' alle quali i
concessionari di riserve di caccia  private  o  consorziali  dovranno
attenersi   per   l'ottenimento  del  rinnovo  delle  concessioni  in
scadenza;
  Preso   atto   del   parere   favorevole   espresso   dal  Comitato
dipartimentale per il territorio e l'ambiente  nella  seduta  dell'11
aprile  1997  sul  testo regolamentare predisposto dal Servizio della
caccia e della pesca;
  Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale di autonomia;
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale  n.  1204  del  24
aprile 1997;
                              Decreta:
  E'  approvato il Regolamento per il rinnovo delle concessioni delle
riserve di caccia private o consorziali, di cui all'articolo 36 della
legge regionale 17 luglio 1996, n. 24, nel testo allegato al presente
decreto quale parte integrante e sostanziale.
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo  osservare
come Regolamento della Regione.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
   Trieste, 16 maggio 1997
                               CRUDER
Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 11 giugno 1997
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro 1, foglio 172
REGOLAMENTO RIGUARDANTE LE MODALITA' PER IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI
DELLE RISERVE DI CACCIA PRIVATE O CONSORZIALI DI CUI ALL'ARTICOLO  36
DELLA LEGGE REGIONALE 17 LUGLIO 1996, N. 24.
 
                               Art. 1.
                               Domanda
 
  1. La domanda per il rinnovo della concessione di riserva privata o
consorziale   deve   essere   presentata,   in   carta   legale,  dal
concessionario al Servizio della caccia e della pesca  della  Regione
Friuli-Venezia  Giulia entro sei mesi antecedenti la data di scadenza
della concessione medesima.