(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 27 del 2 luglio 1997) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 21 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 relativo al servizio di piazza (taxi) in ambito aeroportuale il quale prevede, tra l'altro, che la determinazione delle tariffe, le condizioi di trasporto e di svolgimento del servizio, ivi compresa la fissazione del numero massimo di licenze che ciascun Comune puo' rilasciare, proporzionalmente al bacino di utenza aeroportuale, vengano disciplinate con regolamento di esecuzione della legge medesima; Visto il testo regolamentare redatto dalla Direzione regionale della viabilita' e dei trasporti sulla base dei dati relativi al bacino di utenza aeroportuale come precisati nella relazione formulata dalla Direzione regionale medesima; Sentito il Comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente che nella seduta dell'8 novembre 1996 ha espresso parere favorevole sul testo sopracitato; Visto lo Statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della Giunta regionale del 25 febbraio 1997, n. 507, come modificata con successiva deliberazione n. 1414 del 16 maggio 1997; Decreta: E' approvato il Regolamento per lo svolgimento del servizio di piazza (taxi) in ambito aeroportuale nel testo allegato al presente provvedimento del quale forma parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 23 maggio 1997 CRUDER Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 12 giugno 1997 Atti della Regione Friul-Venezia Giulia, registro 1, foglio 175 REGOLAMENTO, DI ESECUZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 1996, N. 27, ART. 21, PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI PIAZZA (TAXI) IN AMBITO AEROPORTUALE. Art. 1. Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento del servizio pubblico di piazza (taxi) presso gli aeroporti operanti nel Friuli-Venezia Giulia aperti al traffico aereo civile, in esecuzione dell'articolo 21 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27.