(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 53
                         del 1 luglio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
      Riduzione della superficie e della cubatuia delle camere
 
  1.  Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto-legge
29 marzo 1995, n. 97 convertito  con  modificazioni  dalla  legge  30
maggio  1995,  n. 203, per le strutture ricettive esistenti alla data
di entrata in vigore di detta legge,  consentita una riduzione  della
superficie e della cubatura delle camere ad un letto e delle camere a
due o piu' letti, rispetto a quanto previsto dal R.D. 24 maggio 1925,
n.  1102  modificato  dal  decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1970, n. 1437 fino al venticinque per cento per le strutture
alberghiere classificate ad una stella, due  stelle,  tre  stelle,  e
fino  al  venti  per cento nelle strutture alberghiere classificate a
quattro stelle, cinque stelle o cinque stelle lusso.