(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 53 del 1 luglio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Riduzione della superficie e della cubatuia delle camere 1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97 convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, per le strutture ricettive esistenti alla data di entrata in vigore di detta legge, consentita una riduzione della superficie e della cubatura delle camere ad un letto e delle camere a due o piu' letti, rispetto a quanto previsto dal R.D. 24 maggio 1925, n. 1102 modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1437 fino al venticinque per cento per le strutture alberghiere classificate ad una stella, due stelle, tre stelle, e fino al venti per cento nelle strutture alberghiere classificate a quattro stelle, cinque stelle o cinque stelle lusso.