(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 53
                         del 1 luglio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                      Modifica dell'articolo 15
           della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52
 
  1. L'articolo 15 della legge regionale 13  settembre  1978,  n.  52
come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 29 luglio 1994,
n. 34, e' sostituito dal seguente:
  "Articolo 15. - 1. I boschi di cui all'articolo 14 sono tutelati in
considerazione  delle  funzioni  di  interesse  generale svolte dagli
stessi.
  2. E' vietata qualsiasi riduzione della superficie forestale  salvo
espressa  autorizzazione  della  Giunta  regionale nei casi in cui e'
possibile compensare la perdita delle ffinzioni di interesse generale
svolte dal bosco oggetto della richiesta, mediante l'adozione di  una
delle seguenti misure:
   a) destinazione a bosco di almeno altrettanta superficie;
   b)   miglioramento   colturale  di  una  superftcie  forestale  di
estensione doppia rtspetto a quella ridotta;
   c) previo versamento in un apposito fondo regionale  afferente  al
capitolo  n.  8310  denominato  Rimborsi  ed  introiti  diversi di un
importo pari al costo del rimboschimento di una superficie  uguale  a
quella di cui si chiede la riduzione.
  3. Per la realizzazione di opere a servizio dei boschi, dei pascoli
e  dei  prati-pascoli  nonche'  per  gli  interventi  di  regimazione
idraulica e per il recupero colturale di terreni agricoli abbandonati
in territori classificati montani, l'autorizzazione di cui  al  comma
2,  e' concessa in deroga alle misure richieste alle lettere a), b) e
c).
  4. Sono vietate le costruzioni edilizie  nei  boschi  salvo  quelle
espressamente previste dagli strumenti urbanisticL
  5.  Anche  per  i  boschi  non  compresi nei territori sottoposti a
vincolo idrogeologico valgono le norme contenute  nelle  prescrizioni
di  massima  e  di  polizia  forestale  emanate  ai sensi del R.D. 30
dicembre 1923, n. 3267.
  6. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2, lettere a)  e
b)  e'  subordinato al versamento di un deposito cauzionale nel fondo
di cui al comma  2  lettera  c)  ovvero  alla  presentazione  di  una
fideiussione  vincolata a favore della Regione del Veneto, a garanzia
della buona esecuzione dei lavori compensativi.".