(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 53 del 1 luglio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 1. L'articolo 15 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 29 luglio 1994, n. 34, e' sostituito dal seguente: "Articolo 15. - 1. I boschi di cui all'articolo 14 sono tutelati in considerazione delle funzioni di interesse generale svolte dagli stessi. 2. E' vietata qualsiasi riduzione della superficie forestale salvo espressa autorizzazione della Giunta regionale nei casi in cui e' possibile compensare la perdita delle ffinzioni di interesse generale svolte dal bosco oggetto della richiesta, mediante l'adozione di una delle seguenti misure: a) destinazione a bosco di almeno altrettanta superficie; b) miglioramento colturale di una superftcie forestale di estensione doppia rtspetto a quella ridotta; c) previo versamento in un apposito fondo regionale afferente al capitolo n. 8310 denominato Rimborsi ed introiti diversi di un importo pari al costo del rimboschimento di una superficie uguale a quella di cui si chiede la riduzione. 3. Per la realizzazione di opere a servizio dei boschi, dei pascoli e dei prati-pascoli nonche' per gli interventi di regimazione idraulica e per il recupero colturale di terreni agricoli abbandonati in territori classificati montani, l'autorizzazione di cui al comma 2, e' concessa in deroga alle misure richieste alle lettere a), b) e c). 4. Sono vietate le costruzioni edilizie nei boschi salvo quelle espressamente previste dagli strumenti urbanisticL 5. Anche per i boschi non compresi nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico valgono le norme contenute nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale emanate ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267. 6. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2, lettere a) e b) e' subordinato al versamento di un deposito cauzionale nel fondo di cui al comma 2 lettera c) ovvero alla presentazione di una fideiussione vincolata a favore della Regione del Veneto, a garanzia della buona esecuzione dei lavori compensativi.".