(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 11 del 27 giugno 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' della legge La Regione Abruzzo con la presente legge si prefigge di contribuire esclusivamente al finanziamento per l'acquisto di arredi per gli asili nido comunali finanziati con i contributi di cui alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 56. Il contributo finanziario regionale non puo' essere superiore all'80% della somma richiesta da ciascun ente con il massimale di cinquanta milioni per ciascun intervento.