(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 11
                         del 27 giugno 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Finalita' della legge
 
  La Regione Abruzzo con la presente legge si prefigge di contribuire
esclusivamente  al  finanziamento  per  l'acquisto  di arredi per gli
asili nido comunali finanziati con i contributi  di  cui  alla  legge
regionale 31 ottobre 1986, n. 56.
  Il  contributo  finanziario  regionale  non  puo'  essere superiore
all'80% della somma richiesta da ciascun ente  con  il  massimale  di
cinquanta milioni per ciascun intervento.