(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 11
                         del 27 giugno 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  La  Regione, in armonia con lo statuto, promuove le iniziative tese
a favorire la realizzazione e/o la manutenzione delle  piste  per  lo
sci di fondo e delle strutture di servizio connesse.