(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 11 del 27 giugno 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' La Regione, in armonia con lo statuto, promuove le iniziative tese a favorire la realizzazione e/o la manutenzione delle piste per lo sci di fondo e delle strutture di servizio connesse.