(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n.
                       31 del 16 giugno 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1. La presente legge disciplina le condizioni e le modalita' per la
bruciatura delle stoppie e di altri residui vegetali nei campi ove e'
stata praticata la coltura cerealicola.