(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 31 del 16 giugno 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La presente legge disciplina le condizioni e le modalita' per la bruciatura delle stoppie e di altri residui vegetali nei campi ove e' stata praticata la coltura cerealicola.