(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 34 del 14 luglio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Fino all'approvazione delle indicazioni programmatiche e di urbanistica commerciale, previste dall'articolo 30 del D.M. 4 agosto 1988, n. 375, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 1988, n. 204 e comunque non oltre dodici mesi data di entrata in vigore della presente legge, e' sospeso il rilascio dei nulla-osta regionali per l'apertura degli esercizi di vendita al dettaglio di cui agli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426. 2. La sospensione di cui al comma 1 riguarda gli esercizi di vendita al dettaglio come segue: a) esercizi con superficie superiore a 600 mq per la fattispecie di cui all'articolo 26 della legge 11 giugno 1971, n. 426; b) esercizi con superficie di vendita superiore a 2000 mq per la fattispecie di cui all'articolo 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, limitatamente agli esercizi di vendita delle merci comprese nelle tabelle contingentate di cui agli articoli 12 e 37 della suddetta legge; c) esercizi con superficie di vendita superiore a 4000 mq per la fattispecie di cui all'articolo 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, limitatamente agli esercizi di vendita delle merci non comprese nelle tabelle contingentate di cui agli articoli 12 e 37 della suddetta legge. 3. La sospensione di cui al comma 1 non riguarda gli esercizi di vendita al dettaglio in complessi che siano oggetto di accordo di programma.