(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 34
                         del 14 luglio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  Fino   all'approvazione   delle  indicazioni  programmatiche  e  di
urbanistica commerciale, previste dall'articolo 30 del D.M. 4  agosto
1988,  n.    375,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 31 agosto
1988, n. 204 e comunque non oltre dodici  mesi  data  di  entrata  in
vigore  della  presente  legge, e' sospeso il rilascio dei nulla-osta
regionali per l'apertura degli esercizi di vendita  al  dettaglio  di
cui agli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426.
  2.  La  sospensione  di  cui  al  comma  1 riguarda gli esercizi di
vendita al dettaglio come segue:
   a) esercizi con superficie superiore a 600 mq per  la  fattispecie
di cui all'articolo 26 della legge 11 giugno 1971, n. 426;
   b)  esercizi  con superficie di vendita superiore a 2000 mq per la
fattispecie di cui all'articolo 27 della legge  11  giugno  1971,  n.
426,  limitatamente  agli  esercizi  di  vendita delle merci comprese
nelle tabelle contingentate di  cui  agli  articoli  12  e  37  della
suddetta legge;
   c)  esercizi  con superficie di vendita superiore a 4000 mq per la
fattispecie di cui all'articolo 27 della legge  11  giugno  1971,  n.
426,  limitatamente agli esercizi di vendita delle merci non comprese
nelle tabelle contingentate di  cui  agli  articoli  12  e  37  della
suddetta legge.
  3.  La  sospensione  di cui al comma 1 non riguarda gli esercizi di
vendita al dettaglio in complessi che siano  oggetto  di  accordo  di
programma.