(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 14 del 22 maggio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Soggetti e luoghi della rappresentanza 1. Le spese di rappresentanza devono: a) riguardare forme di ospitalita' di relazioni pubbliche che si svolgono per consuetudine o per motivi di reciprocita' in occasione di rapporti di carattere ufficiale tra soggetti aventi espressa veste rappresentativa del Consiglio e soggetti esterni anch'essi dotati di rilevante rappresentativita'; b) rispondere ad effettive esigenze del Consiglio regionale di intrattenere pubbliche relazioni in rapporto ai propri fini istituzionali, e risultare idonee a mantenere o ad accrescere il prestigio del Consiglio inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo e della sua presenza nel contesto sociale della Regione e piu' in generale nel contesto nazionale ed internazionale; c) essere effettuate in circostanze temporali e modali non proprie dell'ordinaria attivita' del Consiglio; d) essere prive di intenti e di connotazioni di mera liberalita' non giustificata dai fini istituzionali del Consiglio regionale. 2. Titolare dell'attivita' di rappresentanza esterna e' il Presidente del Consiglio. Tale attivita' puo' in via ordinaria essere esercitata anche dai vicepresidenti del Consiglio, dagli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza, dai Presidenti delle Commissioni consiliari. Puo' altresi' essere delegata a singoli consiglieri designati dal Presidente a rappresentarlo in pubbliche manifestazioni, ove non siano disponibili componenti dell'Ufficio di Presidenza. 3. Le spese di rappresentanza devono essere motivate e sostenute da idonea documentazione giustificativa in ordine alla natura delle erogazioni ed alle circostanze che le hanno occasionate.