(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale
            della Regione Lazio n. 14 del 22 maggio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
               Soggetti e luoghi della rappresentanza
 
  1. Le spese di rappresentanza devono:
   a)  riguardare  forme di ospitalita' di relazioni pubbliche che si
svolgono per consuetudine o per motivi di reciprocita'  in  occasione
di rapporti di carattere ufficiale tra soggetti aventi espressa veste
rappresentativa  del Consiglio e soggetti esterni anch'essi dotati di
rilevante rappresentativita';
   b) rispondere ad effettive esigenze  del  Consiglio  regionale  di
intrattenere   pubbliche   relazioni   in  rapporto  ai  propri  fini
istituzionali, e risultare idonee a  mantenere  o  ad  accrescere  il
prestigio  del  Consiglio  inteso quale elevata considerazione, anche
sul piano formale, del suo ruolo e della sua  presenza  nel  contesto
sociale  della  Regione  e piu' in generale nel contesto nazionale ed
internazionale;
   c) essere effettuate in circostanze temporali e modali non proprie
dell'ordinaria attivita' del Consiglio;
   d) essere prive di intenti e di connotazioni di  mera  liberalita'
non giustificata dai fini istituzionali del Consiglio regionale.
  2.   Titolare   dell'attivita'  di  rappresentanza  esterna  e'  il
Presidente del Consiglio. Tale attivita' puo' in via ordinaria essere
esercitata  anche  dai  vicepresidenti  del  Consiglio,  dagli  altri
componenti   dell'Ufficio   di   Presidenza,   dai  Presidenti  delle
Commissioni consiliari.  Puo'  altresi'  essere  delegata  a  singoli
consiglieri  designati  dal  Presidente a rappresentarlo in pubbliche
manifestazioni, ove non siano disponibili componenti dell'Ufficio  di
Presidenza.
  3. Le spese di rappresentanza devono essere motivate e sostenute da
idonea  documentazione  giustificativa  in  ordine  alla natura delle
erogazioni ed alle circostanze che le hanno occasionate.