(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale
            della Regione Lazio n. 16 del 10 giugno 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Il primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 4 dicembre
1989, n. 71 e' sostituito dal seguente:
  "1. Sono a carico della Regione gli oneri relativi al funzionamento
delle Commissioni limitatamente  al  pagamento  delle  indennita'  di
presenza  e  di  missione  ai  componenti  delle  Commissioni stesse,
nonche'  quelli  relativi  alle  spese   postali,   telefoniche,   di
cancelleria  e  per  l'acquisto,  per  ciascuna  Commissione,  di una
attrezzatura informatica individuale  e  dei  relativi  programmi  di
applicazione.".