(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 16 del 10 giugno 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 4 dicembre 1989, n. 71 e' sostituito dal seguente: "1. Sono a carico della Regione gli oneri relativi al funzionamento delle Commissioni limitatamente al pagamento delle indennita' di presenza e di missione ai componenti delle Commissioni stesse, nonche' quelli relativi alle spese postali, telefoniche, di cancelleria e per l'acquisto, per ciascuna Commissione, di una attrezzatura informatica individuale e dei relativi programmi di applicazione.".