(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 16 del 10 giugno 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 25 luglio 1996, n. 29 Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 25 luglio 1996, n. 29, e' inserito il seguente: "1-bis. Le domande per la concessione dei benefici di cui al presente capo non sono soggette al termine di scadenza stabilito dal comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 21. Pertanto le stesse sono evase seguendo l'ordine cronologico di presentazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio.".