(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale
            della Regione Lazio n. 16 del 10 giugno 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                      Modifica dell'articolo 9
             della legge regionale 25 luglio 1996, n. 29
 
  Dopo  il  comma  1  dell'articolo 9 della legge regionale 25 luglio
1996, n. 29, e' inserito il seguente:
  "1-bis. Le domande per  la  concessione  dei  benefici  di  cui  al
presente  capo non sono soggette al termine di scadenza stabilito dal
comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 27 aprile 1993, n.  21.
Pertanto  le  stesse  sono  evase  seguendo  l'ordine  cronologico di
presentazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio.".