(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale
            della Regione Lazio n. 16 del 10 giugno 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Finalita' - Oggetto
 
  1. La Regione in occasione del  Grande  Giubileo  del  2000  ed  in
considerazione   della   rilevanza  dell'avvenimento  sia  a  livello
nazionale   che   internazionale,   promuove   interventi   per    la
qualificazione e la crescita delle strutture ricettive in conformita'
al  piano  adottato  ai  sensi  dell'articolo 1, comma 2, del decreto
legge 23 ottobre 1996, n. 551,  convertito  con  modificazioni  dalla
legge   23   dicembre   1996,   n.   651,  ed  agli  indirizzi  della
programmazione regionale.
  2. Gli  interventi  si  riferiscono  esclusivamente  alle  seguenti
tipologie:
   a) alberghi classificati fino a tre stelle;
   b) campeggi e villaggi turistici;
   c) alloggi agro-turistici;
   d) case per ferie;
   e) ostelli per la gioventu'.