(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 16 del 10 giugno 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' - Oggetto 1. La Regione in occasione del Grande Giubileo del 2000 ed in considerazione della rilevanza dell'avvenimento sia a livello nazionale che internazionale, promuove interventi per la qualificazione e la crescita delle strutture ricettive in conformita' al piano adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, ed agli indirizzi della programmazione regionale. 2. Gli interventi si riferiscono esclusivamente alle seguenti tipologie: a) alberghi classificati fino a tre stelle; b) campeggi e villaggi turistici; c) alloggi agro-turistici; d) case per ferie; e) ostelli per la gioventu'.