(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 5 del 28 gennaio 1997) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6451 del 16 dicembre 1996; Emana il seguente regolamento: Art. 1. Al comma 1 dell'art. 12 del regolamento di esecuzione della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, relativa all'"Ordinamento dell'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo", emanato con decreto presidenziale del 28 ottobre 1994, n. 49, viene aggiunto il seguente periodo: "Anche in caso di applicazione di un canone, non e' dovuto alcun indennizzo o risarcimento per la rimozione o lo spostamento delle condutture o di altre opere del concessionario, resi necessari da sopravvenute esigenze di pubblico interesse".