(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
     della Regione Trentino-Alto Adige n. 5 del 28 gennaio 1997)
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
  Vista  la  deliberazione  della  Giunta  provinciale n. 6451 del 16
dicembre 1996;
 
                                Emana
                      il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
 
  Al comma 1 dell'art. 12 del regolamento di esecuzione  della  legge
provinciale   12   luglio  1975,  n.  35,  relativa  all'"Ordinamento
dell'Azienda speciale per la  regolazione  dei  corsi  d'acqua  e  la
difesa  del  suolo", emanato con decreto presidenziale del 28 ottobre
1994, n. 49, viene aggiunto il seguente periodo:
  "Anche in caso di applicazione di un canone, non  e'  dovuto  alcun
indennizzo  o  risarcimento  per  la rimozione o lo spostamento delle
condutture o di altre opere del  concessionario,  resi  necessari  da
sopravvenute esigenze di pubblico interesse".