(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
     della Regione Trentino-Alto Adige n. 21 del 6 maggio 1997)
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
  Vista  la  deliberazione  della  Giunta  provinciale  n.  83 del 13
gennaio 1997
 
                                Emana
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
 
  1. La lettera b) del  comma  1  dell'articolo  2  del  decreto  del
Presidente  della  Giunta  provinciale del 26 febbraio 1996, n. 11 e'
cosi sostituita:
   "b) la portata di recupero deve rientrare tra 95 e 105  per  cento
del volume di benzina erogata".