(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 21 del 6 maggio 1997) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1388 del 7 aprile 1997 Emana il seguente regolamento Art. 1. Assegnazione dell'abbigliamento di servizio 1. L'Amministrazione provinciale fornisce al personale per esigenze di servizio, tenuto conto del profilo professionale di appartenenza e delle mansioni effettivamente esercitate, un abbigliamento di servizio. Il relativo abbigliamento e' individuato nell'allegato al presente regolamento. 2. E' considerato abbigliamento di servizio: a) l'uniforme, contrassegnata dal distintivo di qualifica; b) la divisa, contrassegnata dal distintivo di servizio; c) l'abbigliamento di lavoro; d) l'abbigliamento di protezione. 3. L'assegnazione di tale abbigliamento al personale provinciale avviene nei limiti di disponibilita' del bilancio, e non costituisce in alcun modo integrazione del trattamento economico.