(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
     della Regione Trentino-Alto Adige n. 21 del 6 maggio 1997)
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
  Vista  la  deliberazione  della  Giunta  provinciale  n. 1388 del 7
aprile 1997
 
                                Emana
                       il seguente regolamento
 
                               Art. 1.
             Assegnazione dell'abbigliamento di servizio
 
  1. L'Amministrazione provinciale fornisce al personale per esigenze
di servizio, tenuto conto del profilo professionale di appartenenza e
delle  mansioni  effettivamente  esercitate,  un   abbigliamento   di
servizio.   Il relativo abbigliamento e' individuato nell'allegato al
presente regolamento.
  2. E' considerato abbigliamento di servizio:
   a) l'uniforme, contrassegnata dal distintivo di qualifica;
   b) la divisa, contrassegnata dal distintivo di servizio;
   c) l'abbigliamento di lavoro;
   d) l'abbigliamento di protezione.
  3. L'assegnazione di tale abbigliamento  al  personale  provinciale
avviene  nei limiti di disponibilita' del bilancio, e non costituisce
in alcun modo integrazione del trattamento economico.