(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
             Trentino-Alto Adige n. 25 del 3 giugno 1997
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
  Vista le deliberazione della  Giunta  provinciale  n.  1270  del  7
aprile 1997:
 
                                Emana
                      il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
                    Determinazione delle tariffe
 
  1.  Le  tariffe  per  l'erogazione  da parte delle Unita' Sanitarie
Locali delle prestazioni dovute nel corrente anno  agli  invalidi  di
guerra  o  di  servizio, ai sensi dell'articolo 57 terzo comma, della
legge 23 dicem-bre 1978, n. 833, dell'atricolo 27 terzo comma,  della
legge  provinciale  2  gennaio  1981, n. 1, e dell'articolo 46 quinto
comma, della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20 , sono stabilite
come segue:
   a) cure climatiche, soggiorni terapeutici:
    1) L. 50.700 giornaliere (vitto e alloggio), per un massimo di 21
giorni  di  cura all'anno su produzione di fattura o ricevuta fiscale
comprovante la spesa di alloggio sostenuta;
    2)  L.  24.100  giornaliere  (vitto)  su   produzione   di   sola
dichiarazione  di  permanenza  sul  luogo  di  cura,  rilasciata  dal
sindaco, dai carabinieri, dall'Unita' Sanitaria Locale, ecc.;
   b) contributo acquisto calzature di  rivestimento  delle  protesi:
L. 128.500 annuali;
   c)  assistenza odontostomatologica: aumento del 4,4% delle tariffe
di cui alla circolare n. 32  del  12  maggio  1978,  della  Direzione
Generale  della  disciolta  ONIG  e  alle  deliberazioni della Giunta
provinciale n. 2834 del 24 maggio 1983, n. 2164 del 7 maggio 1984, n.
2147 del 5 maggio 1986, n. 316 del 3 febbraio 1987,  n.  689  del  15
febbraio  1988,  n. 922 del 20 febbraio 1989, n. 8836 del 29 dicembre
1989, n. 1244 del 18 marzo 1991, n. 91 del 20 gennaio 1992,  n.  2089
del  26  aprile 1993, n. 1427 del 21 marzo 1994, n. 1423 del 27 marzo
1995 e n. 1286 del 1 aprile 1996.
  2. Le suddette tariffe sono applicabili con le modalita' vigenti  a
decorrere dal 1 gennaio 1997.
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione  Trentino-Alto  Adige.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
   Bolzano, 7 maggio 1997
DURNWALDER
Registrato alla corte dei conti, il 16 maggio 1997
Registro n. 4, foglio n. 150