(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 40 del 28 luglio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 2 della legge regionale 13 aprile 1996 n. 22 e' sostituito dal seguente: "Art. 2. - 1. La Giunta Regionale salvo quanto previsto dall'art. 5, comma secondo lettera a), della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e nei limiti e secondo le previsioni dei piani annuali di formazione professionale approvati ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 2 marzo 1990, n. 7, affida mediante convenzione le attivita' di cui al precedente art. 1: a) ai soggetti di cui all'art. 5, comma secondo, lettera b), della legge n. 845/1978 che hanno ottenuto dalla Regione, mediante convenzioni di durata annuale e continuativamente per almeno tre anni alla data del 31 dicembre 1992, affidamenti di attivita' formative realizzate o in corso di realizzazione in strutture operative per la formazione possedute stabilmente e ininterrottamente nello stesso triennio, come individuati nella delibera della Giunta Regionale della Basilicata n. 7088 del 28 ottobre 1996; b) ai soggetti di cui all'art. 5, comma secondo, lettera b), della legge n. 845/1978 secondo quanto previsto al primo comma, lettera b) del successivo art. 3. 2. La Giunta Regionale dispone altresi' il finanziamento a favore di imprese e loro consorzi e di societa' cooperative per attivita' di formazione rivolte rispettivamente al proprio personale e/o delle imprese consorziate e ai soci e/o dipendenti. Il finanziamento e' concesso anche per attivita' di formazione rivolte ai disoccupati, purche' inseriti in progetti speciali finalizzati all'occupazione e nel rispetto delle modalita' attuative previste dai piani annuali di formazione professionale".