(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 43 dell'11 agosto 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 29 agosto 1983, n. 26 e' cosi' sostituito: "L'indennita' di fine mandato spetta ai consiglieri regionali che non siano rieletti o che non si ripresentino candidati. I consiglieri rieletti possono chiedere l'anticipazione dell'indennita' di fine mandato maturata fino al massimo dell'80%".