(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata
                     n. 43 dell'11 agosto 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 29 agosto 1983, n.
26 e' cosi' sostituito:
  "L'indennita'  di  fine mandato spetta ai consiglieri regionali che
non siano rieletti o che non si ripresentino candidati.
  I   consiglieri   rieletti   possono    chiedere    l'anticipazione
dell'indennita' di fine mandato maturata fino al massimo dell'80%".